Ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, sicché, ove sia stata proposta una pluralità di domande, la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri o al giudice ordinario l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione.
È affetto da nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 10, cod. proc. civ. il lodo con il quale l’arbitro, investito di domande rientranti nella propria competenza in forza di clausola compromissoria, abbia dichiarato la propria incompetenza sull’intera controversia in ragione della connessione con domande riservate al giudice ordinario, omettendo di decidere nel merito le domande a lui devolute.
