Il lodo arbitrale, in forza dell’equiparazione dei suoi effetti a quelli della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 824-bis cod. proc. civ., preclude il riesame delle medesime questioni in un successivo giudizio ordinario avente ad oggetto l’impugnazione della stessa deliberazione assembleare, trovando applicazione le regole elaborate in materia di litispendenza tra cause identiche pendenti in gradi diversi di giudizio, ispirate al principio del ne bis in idem.
