L’impugnazione del lodo arbitrale per nullità, disciplinata dall’art. 829 cod. proc. civ., ha carattere di impugnazione limitata e non dà luogo ad un giudizio di appello, ma consente esclusivamente l’accertamento dell’esistenza di specifici vizi in procedendo o per inosservanza di regole di diritto nei limiti tassativamente previsti dalla norma.
L’art. 348 bis cod. proc. civ. non trova applicazione nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, in quanto tale impugnazione non introduce un giudizio di secondo grado, bensì un giudizio di accertamento di invalidità in unico grado.
Il riesame di merito della pronuncia arbitrale mediante iudicium rescissorium è ammissibile solo successivamente all’accertamento della nullità del lodo nel giudizio rescindente, a condizione che sia allegata esplicitamente l’erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.
La previsione contenuta nel regolamento di arbitrato amministrato che attribuisce agli arbitri il potere di proroga d’ufficio del termine per la pronuncia del lodo non determina nullità quando tale potere si intenda contenuto entro il perimetro temporale massimo fissato dall’art. 820 cod. proc. civ.
La nullità del lodo per omessa o contraddittoria motivazione è configurabile esclusivamente quando si determina l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo ex art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. è quella che emerge tra le diverse componenti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, mentre non assume rilevanza la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione, salvo che essa si risolva nell’impossibilità assoluta di ricostruire la ratio decidendi.
La nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti ex art. 829 co. 1 n. 12 cod. proc. civ. è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito e non anche di rito.
La violazione del principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale deve essere valutata non sotto il profilo meramente formale ma verificando l’effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, richiedendosi l’indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
Il rimando alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo come riferito esclusivamente alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l’insieme delle norme imperative.
