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Corte di Appello di Milano, 13 aprile 2022, n. 1245

In tema di contratti derivati, la mancata conoscenza da parte dell’investitore comporta la nullità del negozio, per mancanza di causa o per indeterminatezza dell’oggetto; tale principio non ha tuttavia rilevanza sul fronte dell’ordine pubblico, nemmeno dell’ordine pubblico economico, attenendo alla regolamentazione privatistica del programma contrattuale prescelto, sì che la sua violazione non rileva, ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. in sede di impugnazione di lodo arbitrale rituale.

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