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Corte di Appello di Milano, 12 luglio 2019, n. 3123

In caso di clausola compromissoria conclusa prima della riforma del 2006, si deve ritenere che le parti abbiano rinunziato all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ove abbiano fatto riferimento, nella detta clausola compromissoria, a un regolamento arbitrale ai sensi del quale esse hanno rinunziato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono validamente rinunziare (nel caso di specie, il regolamento arbitrale ICC 2012).

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