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Corte di Appello di Milano, 12 agosto 2022, n. 2730

Poiché l’arbitrato irrituale si configura come uno strumento negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia, il relativo lodo è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri e, quindi, senza poter dedurre gli errores in iudicando ovvero la (lamentata) erronea interpretazione del contratto oggetto dell’arbitrato.

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