La clausola compromissoria che statuisca che la decisione emessa in arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti, ad eccezione delle contestazioni che possono essere consentite dalla legge, non consente di affermare che le parti si siano determinate nel senso di prevedere la possibilità di impugnare il lodo per errores in iudicando. Tale possibilità, infatti, deve essere espressa in modo chiaro e univoco.