La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. richiede un’inconciliabilità tra motivazione e dispositivo, o tra parti della motivazione, di entità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi; la contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove operata dall’arbitro non integra il vizio di contraddittorietà, risolvendosi in un inammissibile error in iudicando.
