In tema di arbitrato l’interpretazione del contratto è riservata agli arbitri, dovendosi limitare il giudice dell’impugnazione, salvo una carenza assoluta di motivazione o l’impossibilità di ripercorrere l’iter logico della decisione, a controllare il rispetto delle regole di diritto, e in particolare dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. cod. civ.