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Corte di Appello di Messina, 29 giugno 2023, n. 577

L’impugnazione del lodo relativamente alla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza tale da integrarne una sua sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista un’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

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