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Corte di appello di Messina, 22 dicembre 2025, n. 1033

La presenza di una clausola compromissoria nel contratto non impedisce al creditore di richiedere e ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario per il credito scaturente dal medesimo contratto, fermo restando che l’intimato può eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice dell’opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
L’efficacia della clausola compromissoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. esclusivamente qualora essa sia inserita in condizioni generali di contratto destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale che formale; non è pertanto richiesta tale approvazione quando la clausola sia contenuta in un regolamento contrattuale predisposto per uno specifico e singolo negozio.
La predisposizione unilaterale di condizioni generali di contratto costituisce fatto costitutivo della pretesa di chi intende far valere l’inefficacia di una clausola compromissoria per mancanza di specifica approvazione scritta, con conseguente onere probatorio a carico di chi eccepisce tale inefficacia; la mancanza di detta prova è rilevabile d’ufficio.
In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede, essa non costituisce un accessorio del negozio principale ma ha propria individualità distinta, sicché le cause di invalidità del contratto sostanziale non si estendono alla clausola arbitrale; ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità del negozio.

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