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Corte di Appello di Messina, 15 maggio 2025, n. 396

In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità del contratto principale.

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