Per il chiaro disposto dell’art. 820, co. 4, cod. proc. civ. il termine di giorni 240 previsto per la pronuncia del lodo è prorogato di ulteriori 180 giorni nei casi ivi previsti, tra cui rientra la pronunzia di un lodo non definitivo o di un lodo parziale. Con riferimento al lodo parziale la norma non distingue tra lodo interlocutorio e lodo che decide parzialmente il merito della controversia, e quindi immediatamente impugnabile, per cui si deve ritenere che in entrambi i casi il termine sia prorogato.