Nell’arbitrato in materia di contratti pubblici, la costituzione del collegio arbitrale deve avvenire nel rispetto delle forme previste dall’art. 209 d.lgs. 50/2016, il quale prescrive che il collegio sia composto da tre membri nominati dalla Camera arbitrale e che il presidente sia designato dalla medesima Camera; la nomina del collegio in difformità da tali previsioni determina la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 2, c.p.c.
Ai fini della qualificazione della natura rituale o irrituale dell’arbitrato, occorre fare riferimento alla volontà delle parti come desumibile dalla clausola compromissoria, dal quadro normativo applicabile e dal contegno processuale tenuto dalle parti, non potendo la qualificazione operata dal collegio arbitrale prevalere sui dati oggettivi emergenti dal contratto e dalla legge.
La mancata trasmissione degli atti alla Camera arbitrale da parte di uno dei contendenti non può essere interpretata come acquiescenza tacita alla instaurazione di un arbitrato irrituale, qualora la medesima parte abbia espressamente e costantemente manifestato la propria volontà contraria.
