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Corte di Appello di Lecce, 25 maggio 2026, n. 465

In mancanza di accordo delle parti sulla determinazione contrattuale dei compensi dei componenti di un collegio arbitrale irrituale, la liquidazione spetta al giudice ordinario e non incontra limiti derivanti dal rito prescelto, restando salva la facoltà del giudice di disporre il mutamento del rito. Ove il giudice liquidi in via equitativa il compenso dei componenti di un collegio arbitrale a composizione mista applicando le tabelle forensi, non può sottrarsi all’applicazione dei criteri generali di liquidazione previsti per gli avvocati. In ogni caso di arbitrato diverso da quello rituale, o di fattispecie analoga, si applicano per la liquidazione dei compensi i parametri previsti per l’attività stragiudiziale, con determinazione del valore della controversia sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.

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