L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile quando la convenzione arbitrale sia anteriore al 2 marzo 2006, trovando applicazione la disciplina previgente alla modifica dell’art. 829 cod. proc. civ. entrata in vigore in tale data, che prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione di norme sostanziali salvo espressa esclusione pattizia.
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto sul merito deve indicare specificamente le norme sostanziali che si assumono violate dal collegio arbitrale, non essendo sufficiente una generica denuncia di violazione delle regole di diritto senza l’identificazione dei precetti normativi applicabili.
Esula dall’ambito di censurabilità del lodo arbitrale in sede di impugnazione l’errato recepimento e apprezzamento delle conclusioni peritali in ordine ad accertamenti di fatto che non involgono l’applicazione di norme di diritto sostanziale, così come la denunciata mancanza di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, costituendo quest’ultima un error in procedendo non contemplato fra le ipotesi di nullità previste dall’art. 829 cod. proc. civ.
