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Corte di Appello di Lecce, 1 dicembre 2020, n. 1145

Le norme che stabiliscono la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore o del procacciatore d’affari al ruolo ovvero all’albo sono norme di ordine pubblico, in quanto dettate in vista d’interessi generali (quale quello al corretto svolgimento dell’attività di intermediazione), non derogabili dalla volontà delle parti. La disapplicazione di tali norme da parte del collegio arbitrale comporta, dunque, la nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico.

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