L’impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 1 cod. proc. civ. è fondata quando, all’esito di querela di falso proposta in via principale e definita con sentenza passata in giudicato, sia stata accertata la falsità materiale delle sottoscrizioni apposte al contratto contenente la clausola compromissoria, con conseguente declaratoria di nullità del medesimo per difetto del consenso quale elemento essenziale ex art. 1325, n. 1 cod. civ. L’inesistenza della convenzione arbitrale, derivante dalla nullità del contratto che la contiene, determina la nullità del lodo pronunciato in forza di essa.
Nel regime dell’art. 829, co. 3 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. 40/2006, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. In assenza di espressa previsione nella clausola compromissoria, i motivi di impugnazione fondati su violazioni di diritto sostanziale sono inammissibili, fatta salva in ogni caso l’impugnazione per contrarietà all’ordine pubblico.
Il termine per l’impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. decorre dalla notificazione del lodo nelle forme previste dal codice di rito. In difetto di prova dell’avvenuta notificazione rituale, comprensiva dell’avviso di ricevimento attestante la ricezione da parte dei destinatari, l’impugnazione è ammissibile se proposta entro il termine annuale decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione del lodo.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha struttura bifasica: nella fase rescindente, la Corte d’Appello deve limitarsi all’accertamento delle nullità tassativamente previste dall’art. 829 cod. proc. civ., senza procedere a statuizioni di fatto; solo nella eventuale fase rescissoria, conseguente all’annullamento del lodo, è consentito il riesame del merito nei limiti del petitum e della causa petendi dedotti dinanzi agli arbitri.
