In materia di arbitrato rituale, qualora il lodo venga annullato dalla Corte di Cassazione per violazione di norme di diritto, la Corte d’Appello di rinvio è legittimata a decidere la controversia nel merito, non essendo preclusa la valutazione dei fatti e delle prove acquisite durante il procedimento arbitrale.
La responsabilità dell’appaltatore per i difetti dell’opera non ammette limitazioni nel quantum risarcitorio, posto che l’art. 1668, co. 1, cod. civ. pone a carico dell’appaltatore tutte le conseguenze dell’inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare l’onere integrale dell’eliminazione dei vizi, anche quando le spese sostenute dal committente per interventi riparatori non abbiano consentito il superamento definitivo del pregiudizio lamentato.
