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Corte di Appello di L’Aquila, 30 aprile 2026, n. 504

L’impugnazione del lodo arbitrale ha struttura rescindente, sicche’ il riesame del merito non costituisce l’oggetto principale del motivo di gravame e ad esso si potra’ accedere soltanto in via eventuale, all’esito del vaglio positivo di un profilo di nullita’ fra quelli espressamente codificati dall’art. 829 cod. proc. civ.
La questione della violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilita’ di dedurre e contraddire; la nullita’ del lodo deve essere dichiarata solo ove, alla denuncia del vizio, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
E’ legittima la fissazione da parte degli arbitri alle parti di termini perentori, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile.

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