Quando oggetto del giudizio arbitrale è costituito dalla validità di delibere assembleari, il lodo è impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 838-quater e 829, co. 3, cod. proc. civ., e ciò anche se la clausola compromissoria autorizzi gli arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.
Non è ammissibile l’impugnazione del lodo che, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, solleciti la rivalutazione di questioni di fatto, mentre è ammissibile quella che denunci errori di giudizio consistenti nell’erronea sussunzione della fattispecie, nella falsa applicazione di norme sostanziali o nella violazione dei canoni ermeneutici.
Non viene meno l’interesse della parte a impugnare il lodo per effetto di una sopravvenienza i cui effetti siano già stati valutati dal collegio arbitrale con statuizione non specificamente impugnata.
Il rigetto dell’impugnazione per nullità comporta la conferma del capo del lodo relativo alla regolamentazione delle spese del procedimento arbitrale e dei compensi dell’ufficio arbitrale.
