L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 830 co. 4 cod. proc. civ. non può essere accolta quando le uniche statuizioni di condanna contenute nel lodo riguardino le spese di lite e il compenso dell’arbitro, e la parte istante non abbia dedotto circostanze concrete che facciano temere una eventuale futura incapienza della controparte e l’impossibilità di ripetizione delle somme in caso di accoglimento dell’impugnazione, non essendo sufficiente la mera allegazione del rischio astratto di esecuzione forzata e di azioni coattive.
