Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall’art. 840 cod. proc. civ. , secondo l’art. 645 cod. proc. civ. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l’esecuzione provvisoria del lodo in pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall’art. 648 cod. proc. civ., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.