L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto è ammissibile esclusivamente quando la clausola compromissoria sia stata pattuita anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 f
ebbraio 2006, n. 40, mentre è inammissibile per le clausole compromissorie successive a tale riforma.
La competenza territoriale per l’impugnazione del lodo arbitrale spetta alla Corte d’Appello nel cui distretto è stata determinata la sede dell’arbitrato, indipendentemente dal domicilio delle parti o dal luog
o di svolgimento delle attività processuali.
Nel procedimento arbitrale, la domanda diretta verso una persona fisica nella sua qualità di amministratore di persona giuridica si considera rivolta verso quest’ultima e non verso la persona fisica, con conseguente legittimazione passiva dell’ente rappresentato.
