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Corte di appello di Genova, 28 ottobre 2025, n. 1146

In tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina ipso iure, ex art. 816 septies cod. proc. civ., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri.
In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente sulla base del petitum, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa sulla base del concreto decisum sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

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