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Corte di appello di Genova, 24 settembre 2025, n. 1017

La qualificazione consensuale della clausola compromissoria in termini di arbitrato rituale da parte delle parti nel corso del procedimento comporta l’attribuzione di natura giurisdizionale all’attività arbitrale e preclude l’accesso al giudice ordinario, anche quando la controversia sia già pendente davanti a quest’ultimo.
La parte che ha prodotto in giudizio il regolamento condominiale contenente la clausola compromissoria, invocandone l’efficacia a sostegno delle proprie domande, non può successivamente disconoscerne la validità ed opponibilità senza aver dedotto al momento del deposito prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.

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