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Corte di Appello di Genova, 21 giugno 2025, n. 771

Al fine di individuare la disciplina applicabile all’arbitrato, si deve fare riferimento alla data di sottoscrizione della clausola arbitrale, applicandosi l’art. 829 cod. proc. civ. nella formulazione previgente alla modifica intervenuta con il d.lgs. n. 40/2006 quando la clausola sia anteriore a tale riforma.
La clausola compromissoria relativa alla “interpretazione ed esecuzione” del contratto può trovare applicazione anche nei rapporti derivanti da cessione di crediti e surroga intervenuta con atto successivo, purché il rapporto sostanziale rimanga riconducibile al contratto originario contenente la clausola.
Nella disciplina ante riforma 2006, l’art. 819-bis cod. proc. civ. prevedeva la sospensione del procedimento arbitrale solo in presenza di una questione pregiudiziale di merito non compromettibile che doveva essere decisa da un giudice con efficacia di giudicato, ovvero nel caso di perdita della capacità di una parte.
La violazione del principio del contraddittorio nell’arbitrato sussiste non in presenza di mancata ammissione di istanze istruttorie, ma quando manchi il rispetto del fondamentale diritto delle parti a dire e contraddire in termini equi.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto postula l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri, e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua dell’art. 829 cod. proc. civ.

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