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Corte di Appello di Genova, 19 ottobre 2020, n. 969

La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ.

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