L’art. 832, co. 6, cod. proc. civ., in forza del quale, qualora l’istituzione arbitrale rifiuti di amministrare l’arbitrato, la convenzione mantiene la sua efficacia facendosi applicazione dei capi che regolano l’arbitrato (procedendo quindi a sostituzione degli arbitri). Ciò a maggior ragione anche nell’ipotesi in cui l’istituzione arbitrale non possa (si badi, non solo non voglia) amministrare l’arbitrato.