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Corte di Appello di Genova, 13 giugno 2023, n. 695

L’art. 832, co. 6, cod. proc. civ., in forza del quale, qualora l’istituzione arbitrale rifiuti di amministrare l’arbitrato, la convenzione mantiene la sua efficacia facendosi applicazione dei capi che regolano l’arbitrato (procedendo quindi a sostituzione degli arbitri). Ciò a maggior ragione anche nell’ipotesi in cui l’istituzione arbitrale non possa (si badi, non solo non voglia) amministrare l’arbitrato.

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