Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce giudizio a critica vincolata, proponibile soltanto per gli errores in procedendo specificamente previsti dall’art. 829, co. 1 cod. proc. civ., nonché per l’inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dal co. 3 del medesimo articolo.
Il giudizio di impugnazione per nullità si articola in due fasi, l’una necessaria e l’altra soltanto eventuale: nella fase rescindente, volta all’accertamento delle nullità del lodo, non è consentito alla corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto; nella fase rescissoria, successiva all’annullamento, il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.
Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all’arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione dei mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardandone il diritto di difesa.
Il principio della libertà delle forme, sancito dall’art. 816-bis cod. proc. civ., trova un limite assoluto nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, dovendo l’esercizio delle facoltà istruttorie delle parti svolgersi entro il perimetro delineato dal collegio arbitrale, pur in assenza di un preordinato regime di preclusioni.
Non integra violazione del principio del contraddittorio né vizio di motivazione del lodo l’omessa considerazione di produzioni documentali effettuate dopo la chiusura della fase istruttoria e di trattazione e la riserva di deliberazione, essendo a tale momento intervenuta la cristallizzazione del materiale probatorio acquisito.
