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Corte di appello di Firenze, 8 ottobre 2025, n. 1741

Non sussiste l’obbligo di specifica approvazione scritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. per la clausola compromissoria contenuta in un contratto predisposto per regolare un singolo rapporto negoziale, quando il testo contrattuale sia il risultato di trattative tra le parti e non costituisca un modello destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti.
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto sostanziale è esclusa quando la convenzione di arbitrato sia stata stipulata successivamente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40/2006, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalle parti, dalla legge o ricorra contrarietà all’ordine pubblico, secondo la disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Non integra violazione del principio della domanda la circostanza che gli arbitri rilevano d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale nell’ambito dell’accertamento delle reciproche obbligazioni contrattuali, quando l’istante abbia formulato domanda di accertamento del corrispettivo dell’opera sulla base del contratto dedotto in giudizio.
La violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale deve essere valutata sotto il profilo sostanziale, verificando se sussista effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire con specifico pregiudizio al diritto di difesa, non essendo sufficiente la mera inosservanza formale delle regole procedurali.
La contrarietà all’ordine pubblico ai fini dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. deve riguardare la statuizione finale contenuta nel lodo e non le singole argomentazioni a sostegno della decisione, richiedendo la violazione di principi fondamentali dell’ordinamento che esprimono valori essenziali tutelati costituzionalmente.
La carenza di motivazione del lodo arbitrale rileva quale causa di nullità solo quando impedisca di comprendere l’iter logico che ha determinato la decisione o contenga contraddizioni inconciliabili tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione, non essendo sufficiente una motivazione non condivisa dalla parte soccombente.

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