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Corte di Appello di Firenze, 8 maggio 2025, n. 870

L’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. è preordinato alla tutela del diritto delle parti di interloquire sulle argomentazioni avversarie e di esercitare appieno il proprio diritto di difesa, scongiurando decisioni fondate su elementi non sottoposti al vaglio dialettico. La violazione del contraddittorio ivi assunta a motivo di nullità del lodo si concretizza, tipicamente, allorquando ad una parte sia preclusa la possibilità di dedurre o controdedurre su specifiche circostanze fattuali o giuridiche, decisive ai fini della pronuncia.

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