Ai fini della specifica approvazione prevista dall’art. 1341 cod. civ., è richiesto che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a suscitare l’attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate, obbligo da ritenersi rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo e dovendo considerarsi a tale fine sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta.