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Corte di Appello di Firenze, 6 maggio 2026, n. 1848

La sentenza con la quale il giudice ordinario afferma o nega la propria competenza in relazione all’esistenza di una convenzione d’arbitrato statuisce esclusivamente su una questione di competenza e, pertanto, è impugnabile unicamente nelle forme del regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42, 43 e 47 c.p.c., e non mediante appello; ove tale mezzo non sia tempestivamente esperito, la statuizione sulla competenza passa in giudicato e diviene vincolante anche per il collegio arbitrale. Ciò vale a fortiori quando il giudice di primo grado non abbia conosciuto del merito, limitandosi a dichiarare la propria incompetenza e a revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La clausola compromissoria inserita in un contratto vincola esclusivamente le parti che lo hanno sottoscritto e non è opponibile a soggetti terzi estranei al contratto, ancorché tra loro e le parti del contratto intercorrano distinti rapporti negoziali.

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