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Corte di Appello di Firenze, 6 luglio 2026, n. 2491

Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione del lodo rileva la qualificazione dell’arbitrato operata dagli arbitri: se questi l’hanno qualificato come rituale, il lodo è impugnabile per nullità innanzi alla Corte di Appello ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ.; se l’hanno qualificato come irrituale, l’impugnazione si propone innanzi al tribunale ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ.
La scelta delle parti per l’arbitrato irrituale deve essere manifestata in forma chiara, sicché, in caso di incertezza interpretativa, la convenzione d’arbitrato va intesa come prevedente un arbitrato rituale.
La previsione che il lodo sia non impugnabile e immediatamente esecutivo depone per la natura rituale dell’arbitrato, poiché il lodo irrituale non è mai esecutivo, mentre il riferimento ad arbitri amichevoli compositori o al carattere irrituale del giudizio può esprimere soltanto il criterio di decisione secondo equità.
Il lodo irrituale pronunciato in presenza di una convenzione che prevede un arbitrato rituale è nullo, sia perché pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., sia perché gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.
Nel contrasto tra la convenzione d’arbitrato e il regolamento arbitrale richiamato prevale la convenzione ai sensi dell’art. 832, co. 2, cod. proc. civ., sicché è invalido il lodo reso da un arbitro unico nominato in applicazione della procedura di arbitrato rapido prevista dal regolamento, quando la convenzione consenta la sostituzione del collegio con un arbitro unico solo previo accordo delle parti.
Il liquidatore nella procedura di liquidazione controllata non è legittimato a proporre o proseguire l’impugnazione del lodo pronunciato nei confronti del debitore, trattandosi di azione priva di funzione recuperatoria di beni, ferma restando la legittimazione del debitore.

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