Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.