La declaratoria di nullità di un contratto pronunciata con lodo arbitrale determina il sorgere del diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. in favore della parte che abbia eseguito prestazioni in esecuzione del contratto dichiarato nullo, con decorrenza degli interessi legali dalla data del lodo medesimo, costituendo tale pronuncia il momento perfezionativo della fattispecie di arricchimento senza causa.
