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Corte di Appello di Firenze, 22 febbraio 2022, n. 335

Ove il lodo non contenga un capo relativo alle spese di lite, si configura un vizio di omessa pronunzia, rilevante ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 12 cod. proc. civ., che non può essere sanato con un provvedimento dell’arbitro di correzione di errore materiale.

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