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Corte di Appello di Firenze, 19 giugno 2026, n. 2322

Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti e per inosservanza delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829 co. 3 c.p.c.
L’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge; in ogni caso è ammessa l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico.
La sanzione di nullità prevista dall’art. 829 n. 11 c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie deve essere intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo o tra la motivazione e il dispositivo, ovvero concretizzarsi in un contrasto di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi.

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