Qualora il giudice ordinario abbia dichiarato con ordinanza la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, e tale pronuncia non sia stata impugnata, essa passa in giudicato con riferimento alla competenza arbitrale per tutte le parti in causa, ivi compresi i fideiussori, sicche’ la competenza arbitrale non puo’ formare oggetto di un nuovo motivo di gravame in sede di impugnazione del lodo.
La nullita’ del procedimento di nomina degli arbitri, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 2, cod. proc. civ., deve essere eccepita nel corso del giudizio arbitrale e non puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di impugnazione del lodo, operando la decadenza di cui all’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., per la quale la parte che non ha eccepito tempestivamente nel procedimento arbitrale le violazioni delle regole che lo disciplinano non puo’ per questo motivo impugnare il lodo.
