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Corte di appello di Firenze, 14 novembre 2025, n. 2006

Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare l’azione esecutiva del creditore anche nell’ambito di successivi accordi transattivi tra le parti, qualora tali accordi prevedano espressamente la possibilità di avvalersi del lodo medesimo per il recupero delle somme dovute in caso di inadempimento della controparte alle obbligazioni assunte con la transazione.

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