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Corte di Appello di Catanzaro, 30 settembre 2016, n. 1549

L’arbitrato endosocietario non sfugge alla applicazione delle ordinarie norme, discostandosi da quelle soltanto nella ridotta misura in cui le stesse risultano espressamente derogate (come ad esempio quanto alla nomina degli arbitri) o comunque non risultano compatibili con la normativa speciale. In particolare, si applica all’arbitrato societario l’art. 820 cod. proc. civ. in tema di termine per il deposito del lodo.

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