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Corte di Appello di Catanzaro, 30 marzo 2026, n. 449

In caso di arbitrato irrituale con collegi a composizione mista, ove non sia possibile operare un rinvio diretto alle tariffe professionali forensi, il compenso degli arbitri deve essere determinato in via equitativa ai sensi degli artt. 1709, 2225 e 2233 cod. civ., tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata e del tempo impiegato.
Indipendentemente dalla validità o efficacia dei lodi pronunciati, agli arbitri spetta un compenso per l’attività svolta.

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