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Corte di Appello di Catanzaro, 20 giugno 2025, n. 640

È preclusa alla pubblica amministrazione la possibilità di avvalersi dell’arbitrato irrituale, con conseguente nullità della relativa clausola compromissoria avente essa ad oggetto materia non compromettibile, e conseguente nullità del lodo siccome fondato su clausola compromissoria nulla.
Il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale, comportando un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato d’ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla precedente deduzione nella fase arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Nell’arbitrato irrituale, agli arbitri è affidata la soluzione della controversia unicamente sulla base negoziale, mediante una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione arbitrale come espressione della loro volontà.
La nullità è rilevabile d’ufficio non solo quando sia proposta l’azione di adempimento, ma anche quando sia proposta l’azione di risoluzione, annullamento o rescissione, sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, trattandosi di una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante un’eccezione rilevabile d’ufficio anche in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.

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