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Corte di Appello di Catanzaro, 19 febbraio 2020, n. 224

L’impugnazione del lodo arbitrale – per come attualmente disegnata dal codice di rito agli articoli 827 e seguenti – non ha il carattere di una ordinaria impugnazione volta ad ottenere la rivisitazione della decisione impugnata, ma è una impugnazione a forma vincolata che può condurre all’annullamento del lodo esclusivamente in relazione ai motivi tassativamente previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.

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