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Corte di Appello di Catanzaro, 18 maggio 2026, n. 707

La specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. non è soddisfatta dal richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, incluse quelle prive di carattere vessatorio, in quanto tale modalità non garantisce l’attenzione del contraente debole verso la singola clausola sfavorevole, rendendo l’approvazione priva della specificità richiesta dalla norma.

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