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Corte di Appello di Catanzaro, 17 ottobre 2016, n. 1625

La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, che prevede la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, sia che sia previsto arbitrato rituale che irrituale.

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