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Corte di appello di Catanzaro, 10 dicembre 2025, n. 1298

In materia di arbitrato societario, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 5/2003, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere degli organi sociali devono essere decise dagli arbitri secondo diritto e non secondo equità, con la conseguenza che il lodo pronunciato in violazione di tale vincolo è suscettibile di annullamento per violazione di norme di diritto.
Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione di sentenza resa in sede di impugnazione di lodo arbitrale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e deve procedere alla verifica della conformità al diritto della decisione assunta dagli arbitri, con il solo limite dell’eventuale ius superveniens.
In tema di aumento di capitale sociale nelle società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2481-bis, co. 4, cod. civ., la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante conferimento in denaro non si perfeziona con la mera manifestazione di volontà del socio, richiedendo altresì il contestuale versamento di almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta entro il termine fissato dalla delibera assembleare; ne consegue che l’omesso versamento nel termine stabilito determina l’inefficacia della dichiarazione di sottoscrizione e legittima l’organo amministrativo a dichiarare la decadenza dal relativo diritto, senza che possa trovare applicazione la disciplina del socio moroso.

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