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Corte di Appello di Catania, 9 settembre 2026, n. 1216

La parte che presti acquiescenza alla sentenza che, in sede di impugnazione del lodo, abbia negato la potestas iudicandi degli arbitri e affermato la competenza del giudice ordinario, può realizzare la translatio iudicii ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato.
I principi elaborati con riguardo all’incompetenza degli arbitri non si applicano all’ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo per mancanza in radice della potestas iudicandi, la quale comporta la nullità di tutta l’attività svolta davanti agli arbitri.

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