Il collegio arbitrale che rilevi d’ufficio una questione, quale la risoluzione del contratto per mutuo consenso, senza sottoporre la questione alle parti e senza concedere il termine di cui all’art. 101, co. 2, c.p.c., incorre in un vizio che integra grave motivo ai fini della sospensione dell’efficacia del lodo ai sensi dell’art. 830, co. 4, c.p.c.
